Fisco, proroga versamenti al 15 settembre: a chi spetta, scadenze e interessi
Come molti di voi sanno già, il decreto Sostegni bis ha previsto per alcune categorie la proroga dei versamenti delle somme dovute, dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in base alle proprie dichiarazioni annuali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva. La proroga è stata fissata al 15 settembre. Ma come funziona? E chi ne ha diritto?
Iniziamo col dire che per questi soggetti i versamenti sono spostati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione da pagare.
Proroga versamenti al 15 settembre, a chi spetta
Hanno diritto alla proroga:
- i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli ISA-Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze
- i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfettario agevolato
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
- i lavoratori in mobilità
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese,
- i soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari
- i soggetti che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Proroga versamenti al 15 settembre, scadenze e interessi
Per chi vuole usufruire della proroga è previsto anche il versamento a rate. Come funziona? Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre.
Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti titolari di partita Iva:
rata 1: 15 settembre – 0% interessi
rata 2: 16 settembre – 0,01 % interessi
rata 3: 18 ottobre – 0,34 % interessi
rata 4: 16 novembre – 0,67 % interessi.
Soggetti non titolari di partita Iva:
rata 1: 15 settembre – 0% interessi
rata 2: 30 settembre – 0,17 % interessi
rata 3: 2 novembre – 0,50 % interessi
rata 4: 30 novembre – 0,83 % interessi.
Proroga versamenti al 15 settembre, casi particolari
Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di un piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di 4 rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.