Green pass obbligatorio: lavoratori senza stipendio ma no a sanzioni se sprovvisti
Arriva la fiducia posta dal governa dalla Camera dei Deputati sul ddl di conversione del decreto “Green pass scuola e trasporti” del 6 agosto 2021, (n. 111). I voti a favore sono stati 413, 48 i voti contrari (di FdI e L’Alternativa c’è) e 1 astenuto. Si tratta del secondo decreto Green pass, ovvero le norme sulla certificazione verde nelle scuole, università e nei trasporti a lunga percorrenza approvato lo scorso agosto dal Consiglio dei Ministri, e che al suo interno contiene anche le misure del terzo decreto sul green pass, con cui il governo ha esteso l’obbligo a chiunque acceda nelle scuole e università e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori delle Rsa. In serata, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che impone l’obbligo di green pass per il lavoro pubblico e privato, che ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Vengono, dunque, confermate le norme previste per i lavoratori che senza Green pass sono considerati assenti e quindi non percepiranno lo stipendio. Il lavoratore pubblico o privato che sia privo di Green pass è considerato “assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e ,comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Rispetto alle bozze, viene eliminata ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e non scatta più la sospensione, ma per tutti dal primo giorno di assenza “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. “Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”
Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito.
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde”, è una delle novità del decreto. Non sono soggetti a questo obbligo tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, inclusi “gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo.
Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.
Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. In caso di vaccino ricevuto, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione con validità fino alla dose successiva; in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, certificazione generata entro i due giorni successivi e valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione; per il vaccino monodose, green pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e validità per 9 mesi. Nei casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per 48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il giorno seguente e validità di 180 giorni.