Reddito di cittadinanza, taglio dell’assegno e più controlli: le novità
Reddito di cittadinanza, si cambia. Il sussidio è stato confermato nella legge di Bilancio di Draghi, ma con delle importanti modifiche per evitare le frodi e per spingere nel mercato del lavoro chi ne usufruisce.
Si parla anche di un taglio del sussidio in caso di rifiuto del lavoro, con un risparmio di 700 milioni rispetto agli 1,5 miliardi stanziati nel 2022 per pagarlo ai beneficiari. Vediamo insieme quali potrebbero essere le novità.
Reddito di cittadinanza, spunta la dichiarazione per lavorare
Uno delle novità dei provvedimenti inseriti nella legge di Bilancio servirà ad aumentare i controlli in chiave anti-furbetti. In pratica, diventerà obbligatorio allegare alla domanda un certificato di residenza recente e si dovrà firmare la “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” del richiedente e dei suoi familiari, prima ancora che la domanda venga presa in esame.
Reddito di cittadinanza, taglio dell’assegno a chi rifiuta un’offerta di lavoro
Ad oggi, chi rifiuta tre proposte di lavoro ritenute congrue dai centri per l’impiego, perde il diritto al sostegno. Il governo sta pensando di ridurre queste tempistiche, anche perché spesso queste tre offerte non arrivano neanche a destinazione. Primo, perché le offerte non vengono notificate secondo la legge. Secondo, è raro che gli uffici pubblici riescano a portare a uno stesso soggetto tre diverse offerte di lavoro.
Per questo spunta e prende piede l’idea di tagliare parte dell’assegno già al primo o secondo rifiuto di un’offerta di lavoro. In questo modo, il governo punta a risparmiare 700 milioni di euro di soldi pubblici nel 2022.
Reddito di cittadinanza, cosa si intende per offerta congrua
Un’offerta congrua è considerata tale se c’è coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; la durata della fruizione del beneficio.
Nei primi dodici mesi, al momento è considerata congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario (o entro 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici), se è la prima offerta, che diventano 250 km alla seconda offerta, ovunque nel territorio italiano alla terza offerta.
Dopo 12 mesi, è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta.
Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori – anche qualora i genitori siano legalmente separati – non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.